File:Stanzani-Raffaele-Esercito-Italiano-Libretto-personale-22-23.jpg

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Summary

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Description
Italiano: Esercito italiano libretto personale di Raffaele Stanzani
Date
Source Own work
Author Albertomos
Italiano: Il testo a pag. 23 recita:
REGOLAMENTO PENALE PARTICOLARE

in data 6 febbraio 1821

pel Corpo dei Cacciatori franchi

Art. 1° Chiunque abbandonerà il posto, a cui fosse comandato di servizio, sarà punito con la bastonata da 30 a 50 colpi. In caso di recidiva, o circostanze aggravanti, il numero sarà di 60 ad 80.

Art. 2° Le mancanze reiterate alle differenti chiamate ai torni di fatica, od all’esercizio, saranno punite con 20 a 40 bastonate.

Art. 3° La disobbedienza preceduta da avvertimenti o detenzione alla sala di disciplina, verrà punita secondo le circostanze con 50 ad 80 colpi usandosi tutta la severità permessa da questo articolo qualora la disobbedienza sarà accompagnata da risposte od osservazioni ai superiori, quand’anche questi avessero ecceduto, od errato nel comando.

Art. 4° Qualora il colpevole oltre all’aver disobbedito si fosse permesso di ingiuriare un suo superiore o di sparare su di lui, la pena sarà di 80 a 100 bastonate da riceversi in due giorni consecutivi.

Art. 5° La stessa pena sarà applicata nel caso di disobbedienza combinata, o di discorsi tendenti a provocare l’insubordinazione.

Art. 6° L’autore di grida, o di discorsi sediziosi, andrà soggetto a 100 sino a 120 bastonate in due volte, con un giorno di riposo intermedio, sempre però che il comandante del Corpo non giudichi piuttosto conveniente di sottoporlo a formale giudizio.

Art. 7° Il colpevole di tentata, o provocata diserzione, qualora non debba andar soggetto a un Consiglio di guerra, né essere rimesso all’Uditorato, sarà punito di 80 a 100 bastonate.

Art. 8° Qualora si tratti di semplice ladroneccio di pane od altre cose commestibili, o potabili, ovvero di abuso dei fondi d’ordinario, e di simili mancanze appartenenti a peculato, o truffa, la pena sarà di 50 a 80 bastonate, secondo le circostanze, la recidività, e la condotta del reo.

Art. 9° Colui che venderà, o darà in pegno un effetto qualunque registrato sui libri della compagnia, sia esso provveduto dal Governo, oppure somministrato sui di lui fondi, o sulla massa di lingeria, e calzatura, andrà soggetto alla bastonata da 30 a 40 colpi i quali saranno raddoppiati in caso di recidiva.

Art. 10° Occorrendo mancanze di effetti nelle camere ne saranno mallevadori, e punibili anche corporalmente, secondo i casi, le guardie delle stesse camere, a [pag.24] cui apparteneva di vegliare; e qualora avessero abbandonato il loro posto, ed avessero sostituito un altro a loro vece, andranno soggetti alla pena di 50 a 60 bastonate.

segue a pag. 24

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