File:Stanzani-Raffaele-Esercito-Italiano-Libretto-personale-24-25.jpg

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Italiano: Esercito italiano libretto personale di Raffaele Stanzani
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Source Own work
Author Albertomos
Italiano: Il testo a pag. 24 recita:

Art. 10. Occorrendo mancanze di effetti nelle camere ne saranno mallevadori, e punibili anche corporalmente, secondo i casi, le guardie delle stesse camere, a [] cui apparteneva di veglaire; e qualora avessero abbandonato il loro posto, ed avessero sostituito un altro a loro vece, andranno soggetti alla pena di 50 a 60 bastonate.

Art. 11. Colui che ricuserà di pagare i cibi o le bevande che si sarà fatto somministrare in osterie, cantine, od altri simili luoghi, verrà punito di 30 a 50 colpi.

Art. 12. Colui che essendosi dato all’ebrietà non si sarà corretto ad onta dei mezzi ordinari di disciplina, verrà sottoposto a 40 sino a 60 bastonate; questo numero potrà essere portato sino a 100 qualora lo stesso uomo avesse già commesso qualche eccesso essendo in stato di ubbriachezza, nel Corpo, o altrove e fosse solito di sentire dall’abuso del vino eccitazione al mal fare.

Art. 13. Chiunque avrà insultato o minacciato un borghese qualunque verrà punito di 25 a 50 bastonate.

Art. 14. Chiunque insulterà una sentinella, userà, o tenterà di usare violenza contro di essa, sarà condannato a 40 sino a 60 bastonate che potranno essere portate anche a 100 in caso di recidiva.

Art. 15. Colui che senza essere provocato avrà violentemente percosso un suo compagno, riceverà 25 a 50 bastonate.

Art. 16. Si punirà di 50 a 80 bastonate colui che senza grave motivo avrà provocato disputa seguita da fatti violenti con un militare di altro Corpo.

Art. 17. Andrà pure soggetto a 30 sino a 40 bastonate colui, che fingesse malattie, od incomodi, per dispensarsi dal servizio, ostinandosi contro gli avvisi, che gli si daranno.

Art. 18. Li mancamenti non preveduti dagli articoli precedenti potranno solamente dar luogo alla pena della bastonata; in caso di ostinata frequenza, che abbia renduto inutile l’uso dei castighi ordinari, in questo caso il numero dei colpi sarà di 20 a 30 per la prima volta, e potrà essere raddoppiato in caso di recidiva.

Lettera Ministeriale 11 settembre 1822

Gl’individui che si faranno lecito di giuocare a giuochi proibiti soggiaceranno alle seguenti correzioni:

1° Quindici giorni di crottone a pane ed acqua, eccettuatone la domenica e giovedì.

2° Per la seconda volta si raddoppierà simil punizione, coll’aggiungervi il castigo dei ceppi.

3 ° In caso d’ulteriore recidiva, la pena di 30 in 50 colpi di bastone secondo il minore o maggior grado d’incondotta del colpevole.

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